Pubblicato in Dal mondo dei musei, News
12 Set 26 Teatri condominiali patrimonio UNESCO: una lezione di comunità che parla anche agli appalti di oggi
Una storia che merita di essere raccontata
Una buona notizia per l’Italia, e uno spunto prezioso per chi ogni giorno lavora sulla gestione dei beni pubblici: il 26 luglio 2026, durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Busan, in Corea del Sud, l’UNESCO ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale “Il Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra il XVIII e il XIX secolo”. È il 62° sito italiano, un numero che conferma ancora una volta il primato assoluto del nostro Paese per beni riconosciuti a livello mondiale.
Il sito seriale comprende dieci teatri storici distribuiti tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria — la candidatura originaria, promossa dalla Regione Marche come capofila insieme al Ministero della Cultura, ne includeva diciotto. Non stupisce che il cuore del riconoscimento sia nelle Marche, da sempre note come la “regione dei cento teatri”.
È l’occasione giusta per raccontare un modello di governance capace, due secoli fa, di trasformare piccoli borghi in centri di vita culturale — e per chiederci cosa possa ancora insegnarci oggi.
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Cosa sarebbe oggi un teatro condominiale
Facciamo un esercizio mentale, un po’ per allenare la capacità di inquadramento giuridico: con quali schemi oggi codificati si sarebbe potuta realizzare un’operazione dello stesso tipo?
Non c’è una risposta univoca, ed è forse proprio questo il punto: a seconda di chi ha l’iniziativa, di chi mette le risorse, di cosa riceve in cambio e di chi gode materialmente del bene, la stessa idea di fondo può prendere forme giuridiche molto diverse tra loro.
Se a costruire è il Comune, con il contributo di privati che in cambio ottengono una quota di proprietà e un ruolo nella gestione, ci avviciniamo a una società mista pubblico-privata, un PPP istituzionale (art. 174 comma 4 del Codice dei contratti pubblici). Se invece è il privato a costruire a proprio rischio, trattenendo la gestione per un periodo definito e restituendo poi il bene al Comune, siamo nello schema della concessione di costruzione e gestione o del project financing (artt. 176 e 193 e ss.).
Ma se il privato, più semplicemente, partecipa alla spesa per ottenere la proprietà del proprio palchetto — senza alcuna gestione né concessione — probabilmente usciamo del tutto dal Codice dei contratti pubblici, in un terreno più vicino al diritto privato, quasi una comproprietà tra cittadini.
C’è poi chi non riceve né proprietà né gestione, ma solo un ritorno reputazionale o un beneficio fiscale (pensiamo all’Art bonus): qui non c’è godimento né concessione, solo liberalità — il mecenatismo puro, forse il più lontano di tutti dallo spirito del teatro condominiale, dove il godimento diretto del bene era invece l’elemento centrale. Per lo stesso motivo resta fuori da questo confronto anche la sponsorizzazione di beni culturali (art. 134 del Codice): manca, anche lì, il godimento.
Restano infine i patti di collaborazione per l’amministrazione condivisa dei beni comuni (art. 118 Cost.) — accordi diretti tra Comune e cittadini per la cura di un bene pubblico, senza gara — probabilmente lo strumento più vicino, nello spirito se non nella forma, all’idea originaria.
Conclusione
Forse la lezione più attuale dei teatri condominiali non riguarda il modello proprietario, ma il metodo con cui le opere venivano concepite. Oggi il dibattito sulle opere pubbliche è spesso dominato dalla prevenzione dei conflitti, dalla ricerca del consenso e dal superamento del fenomeno NIMBY (Not In My Back Yard). Per questo il legislatore ha introdotto strumenti come il dibattito pubblico, la consultazione preventiva e altre forme di partecipazione.
I teatri condominiali seguivano una logica ancora più radicale. La comunità non veniva semplicemente consultata: diventava parte del progetto. I cittadini contribuivano economicamente, partecipavano alla realizzazione dell’opera e ne diventavano, in diversa misura, proprietari e fruitori. L’opera non era percepita come qualcosa imposto dall’esterno, ma come un patrimonio costruito insieme.
Un interessante parallelo contemporaneo è rappresentato dal ponte Luchtsingel di Rotterdam, realizzato anche grazie a una campagna di crowdfunding civico attraverso la quale cittadini e imprese hanno potuto “adottare” simbolicamente le tavole che compongono la passerella, contribuendo al finanziamento dell’opera. Più che una semplice raccolta di fondi, l’iniziativa ha trasformato l’infrastruttura in un progetto condiviso, rafforzando il senso di appartenenza della comunità verso un bene pubblico.
Forse è proprio questa la riflessione che il riconoscimento UNESCO ci consegna. Più che domandarci quale istituto giuridico possa replicare oggi i teatri condominiali, dovremmo chiederci come progettare opere pubbliche capaci di coinvolgere realmente cittadini e imprese fin dalle prime fasi. Perché un’opera condivisa è spesso anche un’opera meglio accettata, meglio curata e destinata a durare più a lungo.
Arch. Paolo Capriotti